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Conto corrente bancario, responsabilita` del fiduciario
25/01/2010
Giurisprudenza Civile
Qualora un soggetto acconsenta, su richiesta di un altro, ad intestarsi un conto corrente in via fiduciaria, cioe` con l`intesa che le somme che su di esso transitino sono di pertinenza dell`altro soggetto, che costui avra` in concreto la gestione del conto e che essa sara`, pero`, utilizzata per lo svolgimento di un`attivita` lecita di detto soggetto, l`intestatario del conto (fiduciario) e` tenuto, per il fatto stesso di apparire verso i terzi come intestatario del
conto ed a maggior ragione per il fatto di non averne la concreta gestione, ad esercitare la necessaria vigilanza del conto corrente esclusivamente all`esercizio della detta attivita`, conforme agli accordi presi. Ne consegue che, qualora l`intestatario ometta di esercitare tale vigilanza, disinteressandosi completamente della gestione del conto (astenendosi dal controllare gli estratti conto e rimettendoli senza leggerli all`altro soggetto, firmando assegni in
bianco che venivano riempiti dal medesimo e non preoccupandosi neppure di conoscere quale fosse l`importo accreditato), e l`altro soggetto utilizzi il conto corrente per realizzare un illecito in danno di terzi, l`intestatario del conto corrente puo` rispondere sul piano causale a titolo di imprudenza e negligenza, ai sensi dell`art. 2043 c.c., del danno cagionato ai terzi per effetto dell`illecito.
Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza n. 8127 del 3 aprile 2009

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